Art. 15.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
      Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre

 

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giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».